Il Giudice Sportivo ha chiesto approfondimenti alla Procura Federale per quanto riguarda i presunti cori razzisti in Roma-Lazio.
Tra risse sfiorate, diverbi e polemiche il derby della Capitale tra Roma e Lazio è terminato sul punteggio di 1-0 in favore dei giallorossi. A prendersi la scena in negativo è stato il battibecco molto acceso tra Guendouzi e Dybala, ma ormai, anche tutto ciò è acqua passata. Quelli che non possono passare inosservati, invece, sono i presunti cori razzisti che sarebbero stati pronunciati da entrambe le tifoserie.
Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, infatti, avrebbe chiesto delucidazioni e approfondimenti in merito ai cori razzisti e discriminatori da parte di entrambe le tifoserie organizzate, oltre al comportamento di Mancini e di altri tesserati (Guendouzi e Dybala in particolare) al termine della partita. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo.
Di seguito ecco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo. “Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:
“Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”.
“Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.