Plusvalenze Juventus, i rischi che corre il club bianconero

Juventus Plusvalenze

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nella serata di ieri è esplosa la vicenda plusvalenze in casa Juventus con il blitz della Guardia di Finanza nella sede bianconera. Agnelli, Paratici e Nedved finiscono nella lista degli indagati per falso in bilancio. La questione è ancora nella fasi embrionali e, nelle prossime settimane, gli inquirenti cercheranno di accertare i fatti ed, eventualmente, riscontrare le ipotetiche illiceità nella condotta dello stato maggiore della Vecchia Signora, per ciò che concerne alcune operazioni di mercato concluse. Posto che, ad oggi, siamo ancora nel campo delle indagini e nulla sia stato ancora acclarato, ecco nel dettaglio quali rischi corre la Juventus dal punto di vista delle sanzioni che, neanche a dirlo, sono legate sia al Codice Civile che alla giustizia sportiva. Ecco i possibili rischi, come evidenziato alacremente nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e rifacendosi agli articoli specifici oggetto d’indagine.

“FALSE COMUNICAZIONI DI SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA” – “FALSE FATTURAZIONI” (articoli 2621 e 2622 del Codice Civile e decreto legislativo 74/2000)

È praticamente impossibile, al momento, avere un quadro preciso delle possibili sanzioni della giustizia ‘ordinaria’ che riguarderanno la Juventus e i suoi alti dirigenti, dato che, ad oggi, non si può stabilire la gravità, nonché l’esistenza dell’illecito stesso. Ci si può limitare a riportare quanto dispone il Codice Civile in materia.

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La norma sportiva, come riferisce la rosea, si trova nell’articolo 31 del Codice di giustizia della FIGC che recita: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”.

In base alla gravità della trasgressione della norma, si va dalla sanzione pecuniaria ai punti di penalizzazione fino all’esclusione dal campionato per fatti gravi che coinvolgono anche il regolamento riguardante l’ottenimento della licenza UEFA. Guardando ai precedenti affini, il più recente è sicuramente quello che riguarda il Chievo, condananto nel 2018 dalla Corte d’Appello Federale a tre punti di penalizzazione per “reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile”. La Procura Federale chiese addirittura 15 punti di penalizzazione. Anche il Cesena era coinvolto nell’indagine ma non venne applicata alcuna sanzione in quanto, il club, fallì prima della conclusione come ricordato da La Gazzetta dello Sport.