Cori contro Napoli, multa salata per la Roma: la sentenza del Giudice Sportivo

serie a giudice sportivo

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il Giudice Sportivo ha emesso le sue sentenze riguardo alla 11esima giornata di Serie A. Sei squadre multate, tra cui la Roma, che paga il conto più alto per cori di discriminazione territoriale contro Napoli. Un solo calciatore squalificato, Luis Muriel, espulso contro la Lazio. Le decisioni nel dettaglio.

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(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Le decisioni del Giudice Sportivo

L’ammenda per la Roma è di 15mila euro per “aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38esimo del primo tempo e al 22esimo del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria“. Nel finale molto movimentato del match contro il Napoli, è stato espulso il preparatore atletico Stefano Rapetti che prende due giornate di squalifica perché “ha assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso una frase offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo, impedito solo dall’intervento di altri tesserati della società“. Graziato Rick Karsdorp, protagonista di un diverbio molto acceso con l’arbitro Irrati – il quale non ha segnalato nulla sul referto.

3mila euro di multa per la Cremonese, mentre 2mila euro a testa comminate a Lazio, Udinese, Spezia e Lecce. Un solo calciatore squalificato, ossia Luis Muriel, espulso per doppia ammonizione in Atalanta-Lazio.

Le motivazioni complete

  • Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria.
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere semi pieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  •  Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara.
  •  Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere impedito, al termine del primo tempo, l’ingresso nell’area spogliatoi di un proprio calciatore squalificato, il quale peraltro si allontanava immediatamente dichiarando di non sapere che gli era precluso fare ingresso e sostare in detta area.