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Agnelli, ecco l’esito del ricorso: il Collegio di Garanzia si è pronunciato

Agnelli ricorso – Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è espresso sul ricorso di Andrea Agnelli per il caso legato alla manovra stipendi.

La vicenda legata alla manovra stipendi della Juventus si è conclusa in maniera definitiva. Dopo il patteggiamento della società e di quasi tutti i dirigenti coinvolti nello scorso maggio, mancava l’ultimo tassello, ossia il verdetto sul ricorso presentato da Andrea Agnelli, l’unico a non aver voluto patteggiare.

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI era chiamato a pronunciarsi sulla sentenza di condanna dell’ex presidente bianconero a 10 mesi di inibizione – riduzione dai 16 iniziali dopo l’appello.

Il ricorso di Agnelli è stato respinto, perché considerato in parte inammissibile e in parte infondato.

Ricorso Agnelli, ecco la sentenza del Collegio di Garanzia

Di seguito il dispositivo del Collegio di Garanzia:

“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2023, presentato, in data 5 ottobre 2023, dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0032/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, emessa in data 28 agosto 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 27907/336pf22-23/GC/gb e n. 0017/CFA/2023-2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0011/TFNSD-2023-2024 del 10 luglio 2023, depositata il 20 luglio 2023 (che aveva irrogato, nei confronti del dott. Agnelli, la sanzione dell’inibizione per la durata di 16 mesi e dell’ammenda per € 60.000,00 in relazione ai capi A e B, disponendo invece il proscioglimento del deferito in relazione al capo C), è stata riformata la decisione di primo grado e, per l’effetto, irrogata, nei confronti del dott. Agnelli, la sanzione dell’inibizione della durata di 10 mesi e la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00.

Rigetta il ricorso perché in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 gennaio 2024”.

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Published by
Alberto Zamboni